ABBASSAMENTO DEL RAPPORTO INFORMATIVO POLIZIA PENITENZIARIA, INNALZAMENTO DEL PUNTEGGIO RISTORO DEI PREGIUDIZI PER L’ILLEGITTIMO PUNTEGGIO.

Stante quanto anzidetto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto.

In punto di diritto, l’art. 44 del D.Lgs. 30/10/1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395), prevede che

  1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
  2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.
  3. Al personale nei confronti del quale, nell’anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».
  4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell’appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

                a) competenza professionale;

                b) capacità di risoluzione;

                c) capacità organizzativa;

               d) qualità dell’attività svolta;

               e) altri elementi di giudizio.

     5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall’organo                     competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un           massimo di 3”.

Anche le circolari ministeriali del D.A.P. hanno ribadito la necessità di motivazione:

ai parr. 2.3., 2.4., 2.5. esplicita che “…il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che, anche alla luce del dettato dell’art. 3 della legge 241/90, renda note le circostanze di fatto e l’iter logico che hanno indotto l’organo competente a formulare un certo giudizio. L’esigenza di una puntUale e adeguata motivazione sussiste soprattutto quando l’organo valutatore ritenga di dovere modificare in peius la propria precedente determinazione. Per l’orientamento costante della giurisprudenza, l’obbligo di motivazione assume connotati particolari in quanto il giudizio complessivo, pur potendo essere manifestato in modo sintetico, deve comunque mostrare le ragioni che integrino e chiariscano la valenza del punteggio assegnato alle diverse aggettivazioni. Queste descrivono i singoli elementi sinteticamente elencati nelle parti della scheda che, in modo più analitico, afferiscono alle qualità professionali, morali e culturali del dipendente. E’ sempre illegittimo il ricorso a formule generiche o di stile”.