Urgente intervento nella modifica del reato di istigazione al suicidio
Le cause che rendono particolarmente difficile infliggere una condanna per il reato di cui all’articolo 580 del codice penale (reato che punisce l’istigazione o aiuto al suicidio) consiste nel fatto che la norma è strutturata in maniera tale da far sì che la responsabilità penale scatti solo laddove la condotta tipica d’istigazione o di aiuto o agevolazione sia cosciente e volontaria quindi l’ autore con coscienza e volontà determini, crei o rafforzi l’altrui proposito suicidario. Ciò presuppone che l’ autore sappia che l’altro voglia suicidarsi o che abbia ben manifestato la volontà di suicidarsi, circostanza che, in diritto penale è oggetto di una “probazio diabolica” cioè la prova del diavolo per la difficoltà con cui si possa riuscire a provare una circostanza del genere, perché il fatto che l’ autore sappia che una persona possa essere depressa, possa essere scoraggiata, demotivata, disincentivata, non significa in automatico che sappia che lo stesso abbia la volontà di suicidarsi. E, allora, una proposta di legge sensata, seria che possa, alla luce degli ormai numerosissimi suicidi che si verificano, non solo nel comparto sicurezza, ma in genere, potrebbe essere da un lato, sotto il profilo della struttura del reato, eliminare la parola “altrui proposito suicidiario” e lasciare semplicemente l’espressione chiunque determini in altri il suicidio o comunque fornisce un contributo causale al verificarsi dello stesso (ciò comporta che non occorre provare che l’autore sia consapevole dell’altrui proposito suicidiario). Sotto il profilo dell’elemento soggettivo il reato andrebbe strutturato anche come delitto colposo e non solo doloso; quindi, o si lascia così com’è l’ attuale art. 580 con quella correzione esposta prima cioè eliminare la consapevolezza dell’altrui proposito suicidiario oppure si crea un art. 580 bis che punisca l’istigazione al suicidio colposa in modo tale da prevedere una ipotesi punita a titolo di colpa grave. Quindi, la proposta normativa è duplice, da un lato eliminare l’altrui proposito suicidiario cioè che ci sia un altrui proposito suicidiario noto all’ autore, dall’altro, prevedere anche l’ ipotesi colposa costruita sotto forma di colpa grave.